Aspetti critici relativi alla distribuzione commerciale internazionale

Un contributo dell’Avv. Guido Bartalini di Studio Nctm

Panorama delle più frequenti criticità in materia di distribuzione commerciale internazionale

L’imprenditore italiano che desideri stabilire accordi di distribuzione all’estero deve necessariamente confrontarsi con la normativa vigente nel Paese del distributore selezionato.
La scelta di sottoporre alla controparte straniera una proposta contrattuale standardizzata, ben rodata per il mercato italiano, può rivelarsi una strategia non vincente.
Tralasciare, in fase di negoziazione, l’analisi della legislazione straniera significa, in molti casi, dover affrontare procedimenti giudiziari all’estero, il che equivale a rinviare il confronto con tale normativa ad un momento successivo, in un contesto ormai litigioso e su un terreno spesso più favorevole al distributore.
Conoscere la normativa vigente nel Paese di origine del distributore è importante anche in considerazione del fatto che, talvolta, un’espressa previsione contrattuale in favore dell’applicazione della legge italiana può non essere sufficiente ad evitare che il giudice straniero applichi la legge locale.
Le differenze tra le varie normative nazionali possono essere di rilievo, come, ad esempio, in materia di durata del contratto di distribuzione, di risoluzione anticipata dello stesso e di eventuali danni per risoluzione illegittima.
Vi sono Paesi in cui il contratto di distribuzione che riconosca al distributore l’esclusiva per un determinato territorio e comporti l’obbligo di approvvigionamento esclusivo deve avere durata limitata – in Francia, dieci anni – pena l’automatica riduzione dello stesso in sede giudiziale.
Sempre con riferimento alla durata del contratto, per chi intrattiene relazioni commerciali con la Malesia, è bene sapere che il tacito rinnovo del contratto a durata determinata, genera, ai sensi della normativa locale, un rapporto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la risoluzione anticipata, talvolta è la legge stessa ad identificare espressamente le circostanze che autorizzano le parti a porre fine al contratto di distribuzione prima della sua naturale scadenza.
È il caso del Brasile.
Pertanto, nell’ambito dei rapporti con distributori brasiliani, è importante verificare la corrispondenza delle previsioni contrattuali con il dettato normativo straniero.
Sempre in materia di risoluzione anticipata, una criticità ulteriore può essere rappresentata dai requisiti procedurali imposti dalla normativa estera.
In Belgio, ad esempio, il produttore che intenda risolvere un contratto di distribuzione a tempo indeterminato è tenuto a rispettare un preavviso “ragionevole” il quale, ai sensi della giurisprudenza belga, deve intendersi ricompreso tra i tre mesi e i tre anni.
Tuttavia, il produttore è dispensato dal rispetto di qualsiasi termine di preavviso al ricorrere di alcune ipotesi stabilite dalla legge purché la risoluzione anticipata senza giusta causa sia stata espressamente prevista nel contratto.
Ancora, per i contratti di distribuzione a tempo determinato, se il produttore non comunica in maniera espressa di non voler dar seguito al rapporto commerciale oltre la scadenza pattuita, il contratto è da ritenersi tacitamente rinnovato.
Di norma, il produttore che abbia risolto anticipatamente il contratto di distribuzione in violazione delle diposizioni contrattuali e/o della normativa applicabile è tenuto a risarcire al distributore il danno da questi sofferto.
Il quantum del risarcimento varia però da Paese a Paese.
In alcuni Paesi, come il Belgio, la Germania e il Libano, il danno risarcibile può includere i mancati guadagni e le spese sostenute per l’avviamento, ossia quelle spese legate alle attività di sviluppo e di promozione dei prodotti sul mercato.
In Belgio, il risarcimento del danno può estendersi fino al versamento della liquidazione a quei dipendenti del distributore che abbiano perso il lavoro a causa della risoluzione del contratto di distribuzione.
Segnaliamo, inoltre, che in Libano il diritto del distributore di ottenere il risarcimento dei danni costituisce un principio di ordine pubblico, pertanto qualsiasi clausola contrattuale contraria è considerata nulla.
Esistono, poi, eccezioni rilevanti: la normativa messicana, infatti, non attribuisce al distributore alcun diritto al risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di distribuzione anche qualora essa sia avvenuta in assenza di giusta causa.
Tuttavia, non sempre la legislazione straniera disciplina il rapporto di distribuzione in maniera compiuta.
Tale è, ad esempio, il caso della Germania, ove alla distribuzione commerciale si applicano in via analogica le norme previste in materia di contratto di agenzia.
In questo caso, l’imprenditore italiano dovrà prestare particolare attenzione alla redazione del contratto di distribuzione ed includervi una disciplina estremamente dettagliata del rapporto commerciale, al fine di contenere, in via preventiva, ogni possibile lite sull’esecuzione e sull’interpretazione dell’accordo.

Avv. Guido Bartalini
www.nctm.it