Misure restrittive adottate dall’Unione Europea nei confronti dell’Iran e Implementation Day

Gli scambi commerciali con l’Iran subiscono, da tempo, una serie di limitazioni.
Dal 2006, nell’intento di convincere l’Iran ad ottemperare ai propri obblighi internazionali – tra cui, in particolare, l’interruzione dell’attività di arricchimento dell’uranio a fini di proliferazione nucleare – il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato alcune risoluzioni che impongono sanzioni nei confronti di tale paese.

L’Unione Europea, oltre ad attuare progressivamente le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite mediante l’adozione di atti legislativi propri, ha adottato una vasta gamma di sanzioni autonome ulteriori.

La normativa di riferimento in materia di import/export nei confronti dell’Iran è costituita dal Regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 e s.m.i.. Dal 2011 l’UE ha, inoltre, adottato nei confronti dell’Iran misure restrittive connesse con violazioni dei diritti umani (Decisione n. 2011/235/PESC del Consiglio del 12 aprile 2011 e Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011), tra cui il congelamento dei beni e il divieto di visto per persone e entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nonché il divieto di esportazione verso l’Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni.

Le attività commerciali rivolte all’Iran sono soggette anche alle restrizioni previste in materia di beni a duplice uso, prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari. L’unione Europea, infatti, controlla le esportazioni di beni Dual Use al fine di garantire la conformità con gli impegni assunti in sede internazionale con riferimento, in particolare, alla non proliferazione di armi nucleari. Il Regolamento (CE) n. 428/2009 ha istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Recenti sviluppi hanno mutato il quadro sanzionatorio sopra esposto. Il 20 luglio 2015, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato, con la risoluzione n. 2231(2015) il Piano d’azione congiunto globale (PACG) concordato, il 14 luglio 2015 a Vienna, tra Iran, Cina, Federazione Russa, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito con il sostegno dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera e Sicurezza Comune (PESC) il quale definisce una serie di misure volte a garantire la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e prevede determinate deroghe alle misure restrittive in vigore, definendo un calendario e gli impegni assunti da tutte le parti per giungere alla cessazione delle misure restrittive contro l’Iran.

Il 16 gennaio 2016, data di attuazione (Implementation Day) del Piano d’azione congiunto globale, gran parte delle sanzioni imposte all’Iran dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea è stata revocata a seguito dell’accertamento, effettuato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA), dell’attuazione da parte dell’Iran delle misure in materia di nucleare previste nel PACG.

A seguito di tale accertamento, il sistema sanzionatorio posto in essere nei confronti dell’Iran dall’Unione Europea è stato ridotto in maniera significativa per mezzo delle modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 267/2012 dalla Decisione n. 2015/1863/PESC, dal Regolamento (UE) n. 1861/2015 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1862/2015.

L’Implementation Day non ha segnato la revoca integrale e indistinta di tutte le restrizioni al commercio da e verso l’Iran, ma ha comportato un semplice, seppur significativo, alleggerimento delle sanzioni imposte con riferimento al programma nucleare iraniano.

In particolare, a decorrere dal 16 gennaio 2016, sono revocate:
• le restrizioni relative ai trasferimenti finanziari e all’attività bancaria se non collegate a entità listate o a beni e servizi vietati;
• le restrizioni per l’import di petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale e altri idrocarburi gassosi e prodotti petrolchimici;
• le restrizioni per l’export di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi/petroliere;
• le restrizioni per il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti;
• le restrizioni per l’export di attrezzature, materiali, software e tecnologie relative alla prospezione e produzione di greggio e gas naturale, raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale e all’industria petrolchimica;
• le restrizioni in materia di trasporto e servizi logistici connessi ai beni precedentemente sottoposti a restrizioni.
Permangono, invece, le seguenti restrizioni:
• divieto di esportare verso l’Iran di beni, software e tecnologie riportati nell’elenco di non proliferazione nel settore missilistico e di qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari compresi i servizi connessi;
• divieto di acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie riportati nell’elenco di non proliferazione nel settore missilistico, originari o meno dell’Iran;
• divieto di esportare verso l’Iran i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea compresi i servizi connessi;
• congelamento di beni, restrizioni relative ai trasferimenti finanziari e all’attività bancaria, divieto di visto per soggetti ed entità iraniani listati;
• Più in generale, le sanzioni imposte dall’Unione Europea non connesse alla proliferazione nucleare.
Sono soggette ad autorizzazione:
• l’esportazione verso l’Iran di beni e tecnologie riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa approvazione, caso per caso, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite);
• l’esportazione verso l’Iran di beni e tecnologie a duplice uso che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento, l’arricchimento, l’acqua pesante o altre attività non conformi al PACG figuranti nell’Allegato II del Regolamento (UE) n.267/2012 modificato (autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico);
• l’esportazione verso l’Iran di software per la pianificazione delle risorse aziendali sviluppati specificamente per l’utilizzazione nelle industrie nucleari e militari descritto nell’Allegato VII A del Regolamento (UE) n.267/2012 modificato (autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico);
• l’esportazione verso l’Iran di grafite e dei metalli grezzi o semilavorati indicati nell’Allegato VII B del Regolamento (UE) n.267/2012 modificato (autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico);

Tutti i beni e i servizi che non rientrano nelle categorie sottoposte a misure restrittive ai sensi del Regolamento (UE) n. 267/2012 possono essere liberamente oggetto di attività di import/export tra Unione Europea e Iran, fatto salvo l’obbligo, per i beni e tecnologie a duplice uso di cui al Regolamento (CE) n. 428/2009, di preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la procedura prevista in detto regolamento.

A cura di Avv. Guido Bartalini, Partner di Studio NCTM www.nctm.it

Responsabile e riferimento per il coordinamento delle attività dell’Area Estero è Marco Bugattii 0362 328825 m.bugatti@cdobrianza.it